Associazione

Statuto e codice deontologico


PREMESSA ALLO STATUTO

Costituita in Torino nel 1998, e successivamente diffusasi nelle principali città italiane, A.R.P.A. è una Associazione di Psicologia Analitica, affiliata alla International Association for Analytical Psychology (I.A.A.P.). Le persone che ne fanno parte condividono comuni valori fondamentali, seguendo i quali si impegnano a coltivare e diffondere lo studio della Psicologia Analitica e a preparare, attraverso un adeguato iter di formazione, nuovi Analisti.
Tali valori fondamentali possono essere riassunti nei seguenti punti:

  • contributo attivo, volontario e gratuito, al buon funzionamento della Associazione, secondo le proprie capacità e competenze, in campi quali: l’insegnamento, la supervisione casistica, la condivisione delle esperienze, l’organizzazione associativa.

La gratuità non si applica ai percorsi formativi individuali.

  • stessi obblighi economici a prescindere dal titolo, dal ruolo e dalla funzione, limitati specificamente alla quota sociale.
  • medesimo diritto di voto in Assemblea Generale, sia per chi è in formazione sia per chi ha già acquisito il titolo di Analista.
  • abilitazione al ruolo didattico: pur tenendo conto di curriculum ed esperienza professionale, si fonda su basi cooptative e viene sancita dall’Assemblea Generale.

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STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE – FINALITA’ ASSOCIATIVE

È costituita l’Associazione denominata “A.R.P.A. – ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA IN PSICOLOGIA ANALITICA”, un’associazione senza fini di lucro ed apolitica avente finalità di ricerca scientifica e di formazione.

L’Associazione ha sede presso l’attività professionale del Presidente in carica nella veste di legale rappresentante della medesima.

Attuale indirizzo di sede: C.so Vittorio Emanuele II, 111 – 10128 Torino

L’Associazione svolge la sua attività nel campo della ricerca scientifica e della formazione e si propone come oggetto principale:

  • lo studio, lo sviluppo e la diffusione della Psicologia Analitica in Italia;
  • la formazione di psicologi analisti e il mantenimento di un alto livello di preparazione e di pratica professionale dei suoi membri.

Gli scopi principali perseguiti dall’Associazione sono tali da inquadrarla nella categoria delle associazioni culturali e di formazione extrascolastica della persona.

Tutte le attività seminariali dell’Associazione svolte nel contesto del suo programma di formazione sono gratuite.

Gli indirizzi e l’attività dell’Associazione nonché la valutazione del comportamento dei soci si ispirano al Codice Deontologico dell’Associazione che si allega al presente Statuto.

ART. 2 – DURATA

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea.

ART. 3 – SOCI ANALISTI E SOCI IN FORMAZIONE

Coloro che, in possesso dei requisiti indicati nell’art. 1 del Regolamento di Formazione Professionale, intendono divenire associati devono rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Comitato di Formazione che avrà preso visione dei documenti presentati dall’aspirante socio e sulla base dell’esito dei colloqui di ammissione, dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

Possono diventare membri dell’associazione persone fisiche dotate di particolari requisiti e precisamente:

  • Soci Allievi: coloro che, nella prospettiva di una formazione professionale, vengano ammessi al training previsto dal Regolamento di Formazione Professionale.

I soci Allievi partecipano con diritto di voto alle Assemblee ordinarie e straordinarie e non sono eleggibili alle cariche sociali.

  • Soci Candidati: gli Allievi accedono al ruolo di Candidati alle seguenti condizioni: conclusione dell’analisi didattica in assenza di segnalazioni ostative da parte dell’Analista Didatta, superamento di almeno la metà degli esami del Regolamento di Formazione Professionale in attuazione. L’Allievo effettuerà un incontro gratuito con ognuno degli Analisti coi quali aveva sostenuto i colloqui di ammissione, o altri sostitutivi in caso di incompatibilità. A seguito dei colloqui gli Analisti comunicheranno il loro parere al Comitato di Formazione che procederà entro sessanta giorni a valutare e comunicare all’interessato il parere di idoneità alla qualifica di Candidato. I Candidati sono abilitati ad iniziare la supervisione casistica.

I soci Candidati partecipano con diritto di voto alle Assemblee ordinarie e straordinarie e non sono eleggibili alle cariche sociali.

  • Soci Analisti: i Candidati che abbiano completato il training previsto dal Regolamento di Formazione Professionale di A.R.P.A., i diplomati dell’Istituto Jung di Zurigo e i soci analisti di associazioni riconosciute dalla IAAP che lavorino in Italia, presentino domanda di ammissione e previo colloquio con due membri del Comitato di Formazione, siano accettati con la maggioranza di due terzi dei membri del Comitato stesso.

I soci Analisti partecipano con diritto di voto alle Assemblee ordinarie e straordinarie e sono eleggibili alle cariche sociali secondo quanto specificato all’art. 7 del presente Statuto.

Tutti i soci Analisti e i Soci in Formazione sono tenuti al pagamento della quota associativa il cui ammontare viene stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART 4 – SOCI RICERCATORI E SOCI ONORARI

  • Soci Ricercatori: sono coloro che partecipano, alle attività culturali di A.R.P.A. senza per questo richiedere di essere ammessi al training previsto dal Regolamento di Formazione Professionale di A.R.P.A. Essi devono presentare domanda di ammissione al Presidente e al Segretario di Sede ed essere presentati da due associati analisti di A.R.P.A. La domanda deve essere approvata con la maggioranza di due terzi dal Comitato di Formazione Professionale, previo colloquio con due Didatti dell’associazione.

Essi potranno partecipare a tutti i seminari teorici e, se sono iscritti all’Albo degli psicoterapeuti, a quelli clinici. In caso contrario, per partecipare ai seminari clinici, verrà chiesto loro di firmare preventivamente una dichiarazione di riservatezza (non disclosure agreement) nel rispetto del dlgs 196/2003.

I Soci Ricercatori non hanno diritto di voto in assemblea e non sono eleggibili alle cariche sociali. Sono tenuti al pagamento della quota associativa.

  • Soci Onorari: la qualifica di Socio Onorario di A.R.P.A. può essere attribuita a chi abbia ottenuto particolari riconoscimenti negli ambiti della Psicologia Analitica. Può essere proposta dal Comitato Direttivo ed approvata dall’Assemblea Generale con votazione favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.

I Soci Onorari non hanno diritto di voto in assemblea, non sono eleggibili alle cariche sociali e non sono tenuti al pagamento delle quote associative ordinarie e straordinarie.

ART. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA

La qualità di associato si perde per dimissioni od espulsione per comportamento in contrasto con lo spirito, gli scopi, le norme statutarie e il Codice Deontologico di A.R.P.A. L’espulsione è decisa dalla Assemblea a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto e su proposta del Comitato Direttivo.

La qualifica di associato si perde anche per morosità che perduri da almeno 12 (dodici) mesi, previa diffida ad adempiere entro tre mesi, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata.

La qualifica di associato Allievo e di associato Candidato si perde anche nel caso previsto dall’art. 6 del Regolamento di Formazione Professionale.

Gli associati Allievi e Candidati che in qualunque occasione si qualifichino come associati Analisti di A.R.P.A. potranno essere deferiti al Comitato Etico.

ART. 6 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;
  • dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
  • da donazioni, legati, lasciti.

I proventi con cui provvedere all’attività ed alla vita dell’Associazione sono costituiti:

  • dalle quote associative ordinarie e straordinarie versate dagli associati, ad esclusione dei Soci Onorari;
  • dalle quote di iscrizione a convegni e seminari organizzati dall’Associazione;
  • dai redditi dei beni patrimoniali;
  • dalle erogazioni e dai contributi di cittadini, enti e associazioni.

Per quote straordinarie si intendono i contributi che il Consiglio Direttivo può deliberare di richiedere a tutti gli associati, eccetto ai soci onorari, per far fronte a spese straordinarie e impreviste.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell’Associazione, né sono trasmissibili.

I fondi, le riserve, il capitale e tutti gli eventuali avanzi di gestione e/o utili verranno reimpiegati nell’attività dell’Associazione o comunque andranno ad incrementare il patrimonio.

In nessun caso possono essere distribuiti o andare a vantaggio, né direttamente né indirettamente, degli amministratori, degli associati o di coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività per l’Associazione.

ART. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea generale degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

e) il Collegio dei Didatti;

f) il Comitato di Formazione Professionale;

g) il Comitato Etico;

h) i Segretari di Sede;

i) il Tesoriere;

Condizioni di eleggibilità alle cariche istituzionali:

  • Tesoriere: ruolo di Analista e almeno cinque anni di associatura in A.R.P.A.
  • Segretario di Sede: almeno due anni nel ruolo di Analista e almeno cinque anni di associatura in A.R.P.A.
  • Membro del Collegio dei Didatti: ruolo di Analista Didatta e almeno cinque anni di associatura in A.R.P.A.
  • Per tutti gli altri ruoli e cariche istituzionali: almeno cinque anni nel ruolo di Analista e almeno cinque anni di associatura in A.R.P.A.

Numero massimo di mandati biennali: tre consecutivi e quattro complessivi nella medesima carica tra quelle previste dallo Statuto dell’Associazione.

Il numero limite di mandati si applica alla singola carica elettiva. Una volta raggiunto il limite di mandati nella stessa sarà possibile essere rieletti ad altre cariche elettive, per ognuna delle quali si rinnoveranno i limiti medesimi: tre mandati consecutivi e quattro complessivi.

Nessuna carica elettiva è cumulabile.

ART. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea Generale è l’organo sovrano dell’associazione. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o su richiesta di 1/4 degli associati con ordine del giorno, almeno tre settimane prima della data stabilita.

L’Assemblea, con voto palese, a maggioranza semplice e con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, presenti o rappresentati per delega:

  • delibera l’approvazione del bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo annuali redatti dal Tesoriere e avallati dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea, con voto segreto, a maggioranza semplice e con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, presenti o rappresentati per delega:

  • elegge tra i Soci Analisti con almeno cinque anni di anzianità il Presidente e il Vice Presidente;
  • elegge i cinque membri del Comitato Etico che riferiranno all’Assemblea sulle questioni delle quali saranno investiti e proporranno le decisioni da adottare;
  • elegge tra gli Analisti il Tesoriere dell’Associazione
  • ratifica la nomina dei Soci Analisti, con almeno cinque anni di anzianità, eletti dalle sedi locali A.R.P.A. e destinati assieme al Presidente, al Vice Presidente e al rappresentante del Collegio dei Didatti, a comporre il Comitato di Formazione Professionale
  • ratifica la nomina dei Soci Analisti, con almeno due anni di anzianità, eletti dalle sedi locali A.R.P.A. a ricoprire il ruolo di Segretario di Sede
  • delibera sull’ordine del giorno e sulle mozioni, qualora non sia specificato diversamente dal presente articolo;
  • formula gli indirizzi generali su questioni via via emergenti.
  • delibera le modifiche dello Statuto e le eventuali proposte del Comitato Etico;
  • autorizza la costituzione di nuove Sedi locali di A.R.P.A. nei luoghi in cui operino almeno cinque analisti, di cui almeno uno didatta, che ne facciano richiesta e la ratifica dell’eventuale regolamento interno di tali Sedi;
  • delibera l’elezione dei Soci Onorari.
  • delibera la nomina a Didatta degli associati Analisti proposti dal Collegio dei Didatti previsto dal successivo articolo 12.

L’assemblea delibera l’eventuale scioglimento e la relativa devoluzione del patrimonio residuo con le maggioranze stabilite dall’articolo 20 del presente Statuto.

Le votazioni possono farsi per delega ma non è ammessa più di una delega per ciascun avente diritto al voto presente.

In casi speciali espressamente autorizzati dal Presidente, il voto potrà essere esercitato per iscritto.

Copia del verbale dell’Assemblea verrà inviata ai soci.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e i Segretari di Sede costituiscono il Consiglio Direttivo, il quale cura l’ordinaria amministrazione di A.R.P.A., delegando al Tesoriere la gestione finanziaria, e stabilisce l’ammontare delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo riceve inoltre le segnalazioni che riguardano problemi di ordine deontologico e/o disciplinare.

Qualora non ci sia possibilità di una composizione amichevole con il suo intervento, il Consiglio Direttivo investe del problema il Comitato Etico, a norma dell’Articolo 14 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo designa il rappresentante di A.R.P.A. presso I.A.A.P.

I compiti del Consiglio Direttivo non comprendono quelli attribuiti per Statuto al Comitato di Formazione Professionale.

ART. 10 – IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dall’Assemblea Generale secondo quanto previsto dall’art. 8 del presente Statuto, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile secondo quanto previsto dall’art. 7 del presente Statuto.

Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Formazione Professionale.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ART. 11 – IL VICEPRESIDENTE

Il Vice Presidente, eletto dall’Assemblea Generale secondo quanto previsto dall’art. 8 del presente Statuto, dura in carica due anni ed è rieleggibile nei termini previsti dall’art. 7 del presente Statuto.

Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, sia per delega sia in caso di impedimento.

È membro del Consiglio Direttivo e del Comitato di Formazione Professionale.

ART 12 – IL COLLEGIO DEI DIDATTI

Il Collegio dei Didatti è composto da tutti gli associati Analisti Didatti.

Esso elegge al suo interno un Presidente. I soci Didatti riconoscono la responsabilità verso l’Associazione di trasmettere sia teoricamente sia praticamente (nelle analisi didattiche) l’approccio della Psicologia Analitica.

Il Collegio valuta i requisiti di idoneità degli associati Analisti che desiderano assumere funzioni didattiche all’interno dell’Associazione (qualità dell’attività di ricerca, svolgimento di seminari clinici all’interno dell’Associazione, esperienza come Supervisore, almeno cinque anni di anzianità come Analista e almeno cinque anni di associatura in A.R.P.A.). Tale procedura può essere attivata sia su segnalazione della opportunità di nominare nuovi Didatti formulata dal Segretario della sede di appartenenza del Candidato alle funzioni didattiche, sia per cooptazione da parte del Collegio dei Didatti, sia a seguito di autocandidatura. In caso di valutazione positiva il Comitato propone la ratifica delle nuove candidature al voto assembleare ove è richiesta la maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto.

Gli analisti che desiderano assumere funzioni didattiche devono: 1) presentare una domanda motivata al Presidente del Collegio dei Didatti; 2) esporre e discutere un caso clinico differente in ciascuna Sede. I casi clinici dovranno essere condotti principalmente con metodi da tutti conosciuti.

I Didatti afferenti a ciascuna sede sono tenuti a presenziare alla esposizione e discussione di tali casi clinici. I Didatti che abbiano, per qualsivoglia motivo, dubbi in merito alla valutazione, hanno la facoltà di incontrare separatamente i Candidati interessati.

Il parere di ciascun Didatta va motivato al Presidente del Collegio dei Didatti. Questi è tenuto a non divulgarlo. Astensioni e voti mancanti vengono conteggiati come voti negativi.

Il compito principale del Didatta consiste nella conduzione delle analisi didattiche e lo svolgimento di attività formativa teorico-clinica, aggiornamento della bibliografia, collaborazione con il Comitato di Formazione Professionale nell’elaborazione del programma formativo dell’Associazione e delle attività culturali e formative della propria sede di appartenenza, partecipazione alle attività culturali e formative della propria sede di appartenenza). La qualifica di Didatta, proposta dal collegio dei Didatti dovrà essere ratificata dall’Assemblea Generale.

ART. 13 – COMITATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il Comitato di Formazione Professionale è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Rappresentante dei Didatti e da un socio Analista con almeno 5 anni di anzianità eletto da ognuna delle Sedi.

Il Comitato coordina l’attività scientifica e formativa delle sedi A.R.P.A. e stabilisce e applica il Regolamento di Formazione Professionale ed eventuali modifiche. Valuta le domande di ammissione nell’Associazione ricevute dal Comitato Direttivo e indica i colleghi con cui gli aspiranti soci dovranno sostenere i colloqui di ammissione. Sarà compito del Comitato monitorare il numero di nuovi ingressi nell’Associazione ogni anno per evitare possibili squilibri all’interno delle varie sedi locali. Il Comitato avrà anche il compito di monitorare il numero di Allievi/Candidati in analisi didattica e/o supervisione con i Didatti onde evitare concentrazioni disomogenee.

Designa i due rappresentanti ARPA che affiancano il Presidente nel Comitato Direttivo della rivista L’Ombra.

Applica il Regolamento di Formazione Professionale di A.R.P.A. e decide a maggioranza di due terzi; a richiesta di uno dei votanti le votazioni possono essere segrete.

ART. 14 – COMITATO ETICO

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l’Associazione od i suoi organi, concernenti problemi di ordine deontologico e/ disciplinare, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza Comitato Etico eletto dall’Assemblea Generale a norma dell’articolo 8.

Inoltre, il Comitato Etico ha tra le sue funzioni la preparazione, raccolta e valutazione di dossier inerenti problematiche di ordine sociale, proporre approfondimenti e azioni specifiche da sottoporre alla discussione collegiale con gli organi dell’Associazione.

ART. 15 – SEGRETARI DI SEDE

I Segretari di Sede vengono eletti biennalmente dalla Sede locale a maggioranza semplice dei presenti e con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Sono eleggibili gli associati Analisti con almeno 2 anni di anzianità e almeno cinque anni di associatura in A.R.P.A. secondo quanto previsto dall’art. 8 e sono rieleggibili secondo i termini previsti dall’art. 7 del presente Statuto.  Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo.

Essi:

  • sono autorizzati a gestire il conto corrente di sede per tutta la durata del mandato elettivo;
  • rispondono dell’efficiente conservazione degli archivi sociali, che devono contenere esauriente documentazione relativa alla attività degli organi di A.R.P.A.;
  • tengono aggiornato l’elenco degli associati da pubblicarsi periodicamente;
  • curano la gestione finanziaria delle Sedi locali;
  • promuovono e organizzano, in collaborazione con i Didatti appartenenti alla Sede, l’attività sociale e culturale delle Sedi locali secondo le direttive del Comitato di Formazione Professionale;
  • comunicano al Presidente del Collegio dei Didatti l’eventuale opportunità di procedere a nomine di nuovi didatti locali, previa consultazione dei Soci;
  • si incontrano tra di loro e con i membri del Comitato di Formazione Professionale almeno due volte nell’arco dell’anno per discutere di iniziative da portare avanti insieme;
  • si incontra con i segretari delle altre sedi almeno due volte all’anno per discutere di progetti comuni e scambi di iniziative.

I segretari di Sede possono nominare direttamente un vicesegretario che collabori all’ordinaria gestione della Sede.

ART. 16 – TESORIERE

Il Tesoriere, eletto dall’Assemblea Generale secondo quanto previsto dall’art. 8 del presente Statuto, dura in carica due anni ed è rieleggibile nei termini previsti dall’art. 7 del presente Statuto.

Sono eleggibili gli associati Analisti.

  • cura la gestione finanziaria di A.R.P.A. e procede, su mandato del Consiglio Direttivo, alla redazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo annuale da sottoporre ad approvazione all’Assemblea Generale
  • provvede al pagamento delle quote associative I.A.A.P. per conto dei soci Analisti che ne fanno parte
  • si occupa delle spese correnti dell’Associazione

ART. 17 – BILANCIO – UTILI

L’esercizio sociale si chiude al trentuno Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Tesoriere, su mandato del Consiglio Direttivo, procederà alla redazione del bilancio da presentare per l’approvazione, unitamente al bilancio preventivo per il nuovo esercizio, all’Assemblea Generale da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio medesimo.

È vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Dalla data di avviso di convocazione dell’Assemblea Generale, bilancio preventivo e consuntivo verranno depositati presso la sede a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

ART. 18 – SEDI LOCALI

Nelle località in cui operino almeno cinque associati analisti, di cui almeno un didatta, possono essere costituite Sedi locali autorizzate dall’Assemblea Generale, a norma dell’articolo 8 del presente Statuto.

Tali Sedi sono gli organismi locali che assolvono il compito statutario della formazione professionale di nuovi Analisti.

Le Sedi sono tenute all’osservanza dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione, e devono sottoporre a ratifica dell’Assemblea Generale eventuali regolamenti interni, a norma dell’art. 8 del presente statuto

ART. 19 – ADESIONE ALLA IAAP

A.R.P.A.  aderisce all’Associazione Internazionale di Psicologia Analitica (I.A.A.P.).

ART. 20 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire per le cause previste dal Codice Civile o essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

L’Assemblea nominerà in tal caso uno o più liquidatori che provvederanno a devolvere il patrimonio associativo di cui all’art. 5 ad altre associazioni con analoga finalità ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 662/1996 e fatta salva qualsiasi altra destinazione imposta dalla legge.

ART. 21 – CODICE DEONTOLOGICO

Per quanto non previsto dal Codice Deontologico allegato al presente Statuto, l’Associazione adotta come codice etico quello della Associazione Internazionale di Psicologia Analitica (IAAP).

ART. 22 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.