Associazione

Codice Deontologico


Sommario

Introduzione

Ogni iscritto all’Associazione per la ricerca in Psicologia Analitica (ARPA), in qualità di socio
analista, candidato o allievo (d’ora in poi indicato con “socio ARPA”), pur consapevole che la
propria coscienza è la garanzia primaria della correttezza professionale, riconosce l’importanza di
un codice deontologico che definisca in termini espliciti regole di comportamento professionale.
Il socio ARPA stabilisce rapporti interpersonali nel rispetto della dignità, del diritto
all’autodeterminazione, della riservatezza, delle diverse opinioni e credenze, astenendosi dal
cercare di imporre il proprio sistema di valori.
Ogni socio ARPA, al momento dell’iscrizione, è tenuto a prendere visione sia dello Statuto sia del
Codice Deontologico, e accetta di adeguarsi alle loro norme.
Ogni infrazione a tali norme costituisce grave mancanza, e il mancato rispetto del Codice può
essere motivo di espulsione dall’Associazione. In conformità a quanto recita l’art. 17 dello Statuto
dell’ARPA, ogni socio è inoltre tenuto, per quanto non specificato nel presente Codice
Deontologico, ad osservare il codice etico della IAAP.

Parte I. Relazione analista/paziente

1. Nel corso degli incontri preliminari il socio candidato o analista formulerà con chiarezza al futuro
analizzando un accordo nel quale saranno stabiliti i termini e le condizioni del trattamento, ossia
l’orario, la frequenza delle sedute e il loro costo. L’analista garantirà il rispetto di questi termini e
condizioni.
2. Le intese di carattere finanziario dovranno riferirsi soltanto ai compensi professionali.
3. Ogni socio ARPA è consapevole della responsabilità sociale derivante dalla delicatezza della
materia di cui si occupa e dei rapporti che instaura nell’esercizio della sua professione. Pertanto
egli non si attribuirà titoli o qualifiche da lui non posseduti e si asterrà dall’indurre nelle persone
falsi bisogni o false aspettative.
4. Per tutta la durata del trattamento sarà evitato ogni contatto sociale che possa inficiare il
rapporto analitico. L’analista dovrà essere ben consapevole dei problemi di asimmetria e dello
squilibrio di potere che caratterizza frequentazioni, rapporti di amicizia e coinvolgimenti
sentimentali con paziente. Dopo il suo termine si terrà conto dell’eventuale protrarsi del transfert
e del contro-transfert e si userà discrezione negli eventuali contatti sociali. Grande cautela dovrà
essere usata negli eventuali rapporti coi parenti del paziente adulto, che in ogni caso non potranno
svolgersi all’insaputa di questi e senza il suo benestare.
5. Nel rispetto delle leggi vigenti, l’anonimato del paziente è di primaria importanza. Particolare

attenzione dovrà essere posta nella pubblicazione di materiale clinico e nelle presentazioni in
occasione di seminari clinici. Niente sarà pubblicato o presentato che possa permettere
l’identificazione dell’analizzando e di persone o situazioni relative al caso. Si userà discrezione
anche nelle consultazioni tra colleghi.
6. È vietata ogni forma di abuso della condizione di dipendenza del paziente, che sia di natura
psichica, sessuale, emotiva, politica, religiosa, sociale o finanziaria, anche quand’egli ne esprima il
desiderio. Le responsabilità dell’analista in proposito permangono fino alla risoluzione del
transfert, che può avvenire anche dopo un lungo intervallo di tempo dal termine del trattamento.
Le stesse responsabilità valgono per gli analisti che svolgono analisi didattica nei confronti degli
allievi.
7. Il socio ARPA rinuncerà a svolgere l’attività professionale in caso di grave e persistente
incapacità, dovuta a condizioni fisiche e/o psicologiche che ne compromettano la competenza
professionale e la capacità di discernimento.
8. Nel caso in cui un socio ARPA subisca una condanna penale o sia messo sotto inchiesta da parte
di un Ordine Professionale, è tenuto ad informare il Presidente del procedimento in corso, pena la
sospensione dalla qualità di socio.

Parte II. Relazioni di supervisione.

Il socio analista supervisore è tenuto a rispettare le condizioni previste dagli art. 5 e 6 della parte I
nei confronti di allievi e candidati.

Parte III. Responsabilità in caso di presunta violazione del Codice Deontologico

1. Responsabilità del socio ARPA autore di violazione del Codice Deontologico.
Se un socio ARPA commette o si trova coinvolto in comportamenti che potenzialmente potrebbero
costituire infrazione del Codice Deontologico, è tenuto a comunicarlo per iscritto direttamente al
Presidente dell’Associazione.
2. Responsabilità del socio ARPA in ordine alla condotta di un collega ritenuta non eticamente
corretta. Nel caso in cui un socio ARPA ritenga, in base a informazioni dirette o indirette, che la
condotta di un collega costituisca infrazione del Codice Deontologico, egli è tenuto a darne
comunicazione scritta al Presidente dell’ARPA.
Parte IV. Composizione degli organi disciplinari. Funzioni e procedure in caso di violazione del
Codice Deontologico

A. Composizione degli organi disciplinari

1- Presidente di ARPA.
2- Vicepresidente di ARPA: sostituisce il Presidente in tutti i casi d’impedimento o incompatibilità.
3- Consiglio Direttivo: costituito da Presidente, Vicepresidente e Segretari di Sede.
4- Comitato Etico: costituito da cinque soci analisti, eletti dall’Assemblea Generale.
Nella composizione del Collegio dovrà essere tendenzialmente rispettata l’eguaglianza di genere.

B. Funzioni e procedure

1. Il Presidente, ricevuta comunicazione scritta di una possibile violazione del Codice Deontologico,
può, a sua discrezione, accertare personalmente l’effettiva presenza e la gravità dell’infrazione e
decidere se rinviare la questione al Consiglio Direttivo. In tal caso convoca il Consiglio Direttivo e
notifica contestualmente tale convocazione alle parti in causa.
2. Il Consiglio Direttivo, una volta accertata la presenza di elementi sufficienti per riconoscere un
comportamento non conforme al Codice Deontologico, nel caso in cui non ritenga possibile una
composizione amichevole della questione, investe del problema il Comitato Etico. Tale

decisione sarà comunicata alle parti in causa entro e non oltre 30 giorni dalla convocazione di cui
al precedente art. 1.
3. Il Comitato Etico, incaricato dal Consiglio Direttivo, svolte adeguate indagini sulla natura
dei problemi di cui è investito, formulerà con maggioranza di 2/3 3/5 le sue conclusioni e le riferirà
per iscritto all’Assemblea Generale.
4. Il Comitato Etico potrà, a fini di accertamento, convocare il socio sospettato d’infrazione.
Nel caso di una controversia tra due o più soci il Comitato Etico potrà richiedere a ciascuna
parte in causa la formulazione scritta della posizione sostenuta; emettere convocazioni individuali;
convocare le parti in causa per un confronto.
5. Se dagli accertamenti risultasse esclusa una violazione del Codice Deontologico, il Comitato
Etico ne darà comunicazione scritta all’Assemblea Generale. Quest’ultima dichiarerà concluso il
caso e incaricherà il Comitato Etico di darne comunicazione scritta alle parti.
6. Se dalle indagini risultasse una violazione del Codice Deontologico, il Comitato Etico
suggerirà all’Assemblea Generale le eventuali misure disciplinari.
Potranno essere indicate una o più delle seguenti sanzioni:
a) Richiedere che il socio in causa rivolga le proprie scuse o in altro modo risarcisca i danni arrecati.
b) Formulare un’ammonizione.
c) Comminare un’ammenda.
d) Richiedere che il socio sia seguito in supervisione da un collega analista di comprovata
esperienza, il cui nome verrà concordato con il Comitato di Formazione Professionale.
e) Richiedere che il socio effettui un supplemento di analisi con un analista, il cui nome sia
concordato con il Comitato di Formazione Professionale.
f) Decidere la sospensione del socio per un periodo definito.
g) Decidere l’espulsione del socio.
7. Se il socio inquisito rifiutasse di cooperare in una qualunque delle fasi dell’iter procedurale e/o
di
accettare le sanzioni adottate nei suoi confronti, l’Assemblea Generale potrà decidere la sua
espulsione dall’Associazione.
8. Tutte le parti in causa riceveranno comunicazione scritta relativamente ai risultati dell’indagine
e alle sanzioni disciplinari adottate. Tali comunicazioni saranno trasmesse dal Comitato Etico,
non oltre 40 giorni dal termine del procedimento.

Parte V. Ricorso in Appello

1. Il socio cui sia stata comminata una sanzione ha diritto di ricorrere in appello.
Egli dovrà inoltrare richiesta scritta direttamente al Comitato Direttivo entro lo scadere del
trentesimo giorno successivo alla comunicazione delle decisioni finali prese dall’Assemblea
Generale. Egli dovrà motivare il ricorso con elementi probanti, quali ad esempio errori procedurali
o nuove informazioni significative.
2. Il Comitato Direttivo, preso atto della richiesta di appello, decide se i motivi proposti sono
sufficientemente validi. In quest’ultimo caso, il ricorso viene inoltrato al Comitato d’Appello.
3. Il Comitato d’Appello è formato dal Presidente e da quattro soci analisti con anzianità superiore
a cinque anni, estratti a sorte, diversi da quelli che costituiscono il Comitato Etico. È ammessa
la facoltà di rinuncia o di ricusazione motivata; la ricusazione immotivata è ammessa per una sola
volta. Nei casi suddetti, si procederà a nuova estrazione. Una volta costituito, il Comitato d’Appello
avrà 45 giorni per formulare le conclusioni da sottoporre all’Assemblea Generale.